Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di disciplinare l'attività di ricerca, di estrazione e di raccolta di campioni di rocce, minerali e fossili nonché di tutelare il patrimonio mineralogico, paleontologico, paletnologico, speleologico e carsico nel territorio nazionale.
      2. Le regioni, riconoscendo il valore scientifico, didattico e culturale delle rocce e dei minerali in esse contenuti, nonché dei fossili, in conformità alla normativa in materia di miniere, cave, torbiere e tutela ambientale, al fine di migliorare la conservazione e la fruizione del patrimonio naturale, possono disciplinare la ricerca e la raccolta di campioni di minerali e di fossili, a scopo collezionistico, scientifico e didattico, prevedendo comunque il divieto di danneggiamento di tale patrimonio per scopi diversi.